Formazione Datore di lavoro RSPP: corsi e indicazioni normative su durata, modalità e aggiornamento per i tre livelli di rischio aziendale. Aggiornato Accordo Stato-Regioni 2025.

L’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 consente al Datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP), dopo aver frequentato uno specifico percorso formativo adeguato ai rischi e al settore di appartenenza.
Con il nuovo Accordo Stato–Regioni del 17 aprile 2025, la formazione del Datore di lavoro SPP non è più articolata sui livelli di rischio (basso, medio, alto), ma viene riorganizzata secondo una struttura modulare composta da:
È il corso generale previsto dall’Accordo, necessario per diventare Datore di Lavoro e accedere al percorso DL SPP.
Il modulo comune, della durata di 8 ore, è obbligatorio per tutti i Datori di lavoro che vogliono acquisire compiti e responsabilità da RSPP, indipendentemente dal settore di attività.
Sono specifici per alcuni settori ATECO. Approfondiscono i rischi, le procedure e le misure tecniche di prevenzione proprie del settore. Le durate minime previste sono:
Il nuovo Accordo non consente lo svolgimento in e-learning della formazione iniziale del Datore di Lavoro SPP. Il modulo comune e i moduli tecnici-integrativi devono perciò essere svolti esclusivamente in presenza.
L’aggiornamento per il Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere effettuato ogni cinque anni. La durata minima prevista dal nuovo Accordo Stato–Regioni del 2025 è di 8 ore. A differenza della formazione iniziale, l’aggiornamento può essere svolto anche in modalità e-learning, offrendo così maggiore flessibilità organizzativa al Datore di lavoro.
Il percorso di aggiornamento ha l’obiettivo di mantenere elevate le competenze del Datore di lavoro SPP, garantendo un adeguato livello di conoscenza rispetto alle evoluzioni normative, ai nuovi rischi e alle innovazioni nei processi di gestione della sicurezza.