La formazione per il Carrellista

Che formazione deve fare chi utilizza carrelli elevatori?

L’art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari “ricevano una formazione ed un addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”.

La tipologia di attrezzature per le quali è richiesta una formazione specifica, la durata, i contenuti e la periodicità degli aggiornamenti sono stabiliti dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

L’Accordo impone al datore di lavoro di formare, con adeguati percorsi obbligatori, gli utilizzatori di carrelli elevatori, elevando il loro grado di consapevolezza circa i rischi tecnici del carrello e quelli strutturali della sede lavorativa e informandoli su tutte le misure per la tutela della sicurezza e della salute.

L'Accordo prevede che i corsi di formazione per carrellisti debbano essere erogati da enti formatori accreditati dalle Regioni, sulla base di specifiche regole (organizzazione, articolazione percorso formativo, metodologia didattica, programma dei corsi, attestazione) e con docenti con requisiti specifici.

La formazione dei conducenti di carrelli elevatori semoventi è così articolata:

  • Carrelli industriali semoventi – 12 ore (modulo teorico di 8 ore e modulo pratico di 4 ore)
  • Carrelli semoventi a braccio telescopico – 12 ore (modulo teorico di 8 ore e modulo pratico di 4 ore)
  • Carrelli/sollevatori semoventi telescopici rotativi – 12 ore (modulo teorico di 8 ore e modulo pratico di 4 ore)
  • Utilizzo di tutti i carrelli descritti sopra – 16 ore (modulo teorico di 8 ore e modulo pratico di 8 ore)

Quali corsi di aggiornamento deve svolgere il conducente di carrelli elevatori?

L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 prevede un aggiornamento quinquennale obbligatorio della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 dedicate ai moduli pratici.