L’art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari “ricevano una formazione ed un addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”.
La tipologia di attrezzature per le quali è richiesta una formazione specifica, la durata, i contenuti e la periodicità degli aggiornamenti sono stabiliti dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
L’Accordo impone al datore di lavoro di formare, con adeguati percorsi obbligatori, gli utilizzatori di carrelli elevatori, elevando il loro grado di consapevolezza circa i rischi tecnici del carrello e quelli strutturali della sede lavorativa e informandoli su tutte le misure per la tutela della sicurezza e della salute.
L'Accordo prevede che i corsi di formazione per carrellisti debbano essere erogati da enti formatori accreditati dalle Regioni, sulla base di specifiche regole (organizzazione, articolazione percorso formativo, metodologia didattica, programma dei corsi, attestazione) e con docenti con requisiti specifici.
La formazione dei conducenti di carrelli elevatori semoventi è così articolata:
L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 prevede un aggiornamento quinquennale obbligatorio della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 dedicate ai moduli pratici.