L’art. 32 del D. Lgs. 81/08 dichiara che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Nello specifico, i consulenti e i dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di RSPP devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
I corsi di formazione per RSPP, i cui contenuti sono definiti dagli Accordi Stato-Regioni del 14 febbraio 2006 e del 7 luglio 2016, si compongono dei seguenti moduli:
I corsi abilitano liberi professionisti e lavoratori allo svolgimento del ruolo di RSPP sia nella propria azienda sia per altre aziende (facendo riferimento ai settori merceologici relativi al modulo B comune, oppure ai moduli di specializzazione).
Non è dunque possibile assumere il ruolo di RSPP prima del completamento dei tre moduli formativi, fatti salvi i casi di esonero (ad esempio, sulla base del titolo di studio conseguito).
Secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) devono frequentare un corso di aggiornamento quinquennale della durata minima di 40 ore, erogabile anche in modalità eLearning.
Il quinquennio decorre dalla data di conclusione del Modulo B e/o dalla data di conseguimento della Laurea in una delle classi di esenzione previste dalla normativa. Nel caso in cui un RSPP non riesca a completare l'aggiornamento della propria formazione RSPP entro cinque anni, perde i requisiti e quindi non può più svolgere tale ruolo.