Il preposto, così come definito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008, è la persona che, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali appropriati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, prevede che il preposto frequenti, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, uno specifico percorso formativo aggiuntivo rispetto alla formazione generale e specifica svolta in qualità di lavoratore.
Il corso di formazione per preposti deve avere una durata minima di 8 ore ed è valido per tutte le tipologie di rischio individuate dai codici Ateco.
Tale percorso ha una scadenza quinquennale e tratta 8 argomenti:
Come da indicazioni contenute nell’Accordo Stato-Regioni, gli argomenti da 1 a 5 possono essere erogati in modalità eLearning. I successivi punti da 6 a 8 sono da svolgere esclusivamente con formazione in presenza.
Secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il preposto deve frequentare un corso di aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore, indipendentemente dalla categoria di rischio cui appartiene la sua azienda.
Il corso di aggiornamento per preposti prevede l’approfondimento delle seguenti tematiche:
Ai sensi degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016, la formazione di aggiornamento quinquennale per Preposti può essere interamente svolta in modalità eLearning.