Quale formazione deve svolgere il Docente Formatore?
La formazione del Docente Formatore
Che formazione deve fare il Docente Formatore?
Svolgere con efficacia l'attività di formatore nel settore della Sicurezza sul lavoro significa principalmente saper progettare lo sviluppo degli argomenti; saper riconoscere i diversi stili di apprendimento dei corsisti presenti in aula; saper usare con competenza diverse metodologie formative per tenere alto il livello di attenzione: saper promuovere, coinvolgere e valorizzare il gruppo dei discenti.
Il primo prerequisito è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, non è richiesto ai datori di lavoro che effettuino direttamente la formazione ai loro lavoratori e per coloro che possano dimostrare che alla data del 18 marzo 2013 possedevano già almeno uno dei criteri previsti dal decreto.
Si considera quindi qualificato il formatore che possa dimostrare il possesso sia del prerequisito sia di uno dei 6 criteri indicati dal decreto:
a) il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero master, dottorati di ricerca, specializzazioni);
b) almeno un requisito tra: un percorso formativo sulla didattica, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione, oppure esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).
- 1) area normativa/giuridica/organizzativa
- 2) area rischi tecnici/igienico-sanitaria (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto)
- 3) area relazioni/comunicazione
Ciò significa che possono svolgere l’attività di formatori solo coloro che sono contemporaneamente in possesso di tre fattori fondamentali e obbligatori: conoscenza, esperienza e capacità didattica del formatore, che viene certificata attraverso la frequenza di specifici corsi:
- Corso di formazione per Docente Formatore di almeno 24 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Corso di formazione per Docente Formatore di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza.
- Corso di formazione di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza.
I corsi proposti sono rivolti a professionisti che rispettano i requisiti minimi e intendono accrescere le proprie competenze oltre che acquisire uno dei criteri stabili nelle indicazioni approvate in data 18 aprile 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Questi corsi forniscono ai partecipanti una cornice teorica di riferimento entro cui agire‐sperimentando, modulo per modulo, le tecniche, le metodologie e gli strumenti indispensabili per erogare interventi formativi utili ed efficaci in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei diversi contesti produttivi. Il corso, inoltre, permette di acquisire conoscenze e di comprendere gli argomenti proposti dal programma, sviluppare delle capacità richieste per l’attività di docente e di formatore e consente di qualificarsi come formatore per la sicurezza ai sensi del Decreto Min. Lavoro 6 marzo 2013.
Le competenze acquisite consentiranno di progettare e di erogare percorsi formativi alla salute e alla sicurezza nei diversi contesti produttivi. La qualificazione sarà acquisita dal formatore in modo permanente, ma sarà suo dovere provvedere ad aggiornamenti con cadenza triennale.
Chi possiede il prerequisito ed almeno uno dei criteri da 1 a 6 è considerato “qualificato” e lo è permanentemente (con riferimento all’area tematica in cui è qualificato), fermo restando l’obbligo dell’aggiornamento professionale triennale, che consiste o nella frequenza (nell’arco del triennio) di almeno 24 ore di corsi relativi all’area tematica o, in alternativa, di almeno 24 ore di docenza.
Per chi è già qualificato oggi, il triennio decorre dal 18 marzo 2014, per chi si qualificherà successivamente, dalla data dell’avvenuta “qualificazione”.
I criteri sopra esposti non riguardano i formatori-docenti di corsi specifici del settore edile per la figura di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, né i corsi per RSPP e ASPP, né i corsi per altre specifiche figure (ad esempio: addetti all'antincendio, all'emergenza, al primo soccorso, eccetera).
Per mantenere la qualificazione, i formatori dovranno inoltre effettuare una aggiornamento professionale con cadenza triennale della durata di 24 ore per ognuna delle tre aree tematiche: quindi entro il 18 marzo 2017 per i formatori che risultino già qualificati alla data di entrata in vigore del Decreto, oppure da calcolarsi a partire dalla data della qualifica per chi otterrà il titolo dopo il 18 marzo 2014.
I nostri corsi di aggiormanento per RSPP consentono anche di conseguire dei crediti di aggiornamento per il docente formatore nelle tre diverse aree tematiche.
Corsi per DOCENTE FORMATORE
Corsi in e-Learning per la categoria DOCENTE FORMATORE
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