Gli obblighi per la formazione dei diversi ruoli aziendali e per la conoscenza delle differenti tipologie di rischi sono definiti in un'ampia serie di normative e di decreti.
Per agevolarti nella scelta dei corsi di formazione più idonei alle tue esigenze abbiamo riassunto le differenti tipologie di formazioni da svolgere in azienda, sia per le formazioni di base, sia per gli aggiornamenti periodici.
Il 17 aprile 2025 è stato sancito il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il regime transitorio non prevede una finestra unica, ma scadenze differenziate in base alla figura e alla tipologia di corso:
Avvio corsi ex accordi abrogati (12 mesi): entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore possono essere ancora avviati i corsi secondo le vecchie discipline abrogate per lavoratori, dirigenti, preposti, DL RSPP, RSPP/ASPP e coordinatori cantiere.
Nuovo corso Datore di Lavoro (24 mesi): per assolvere l'obbligo formativo ex art. 37, i datori di lavoro devono frequentare e concludere il corso entro e non oltre 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.
Aggiornamento Preposti pregressi (12 mesi): per i preposti formati o aggiornati da più di 2 anni all'entrata in vigore, il nuovo aggiornamento biennale deve essere completato entro 12 mesi.
Ambienti confinati e nuove Attrezzature (12 mesi): per i lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011) e per gli operatori delle nuove attrezzature abilitate (carroponti, caricatori per materiali, macchine raccoglifrutta), i rispettivi percorsi devono essere conclusi entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore.