Formazione Medico competente: requisiti, obblighi formativi e aggiornamento ECM per l’iscrizione all’elenco nazionale e lo svolgimento delle funzioni previste dal D. Lgs. 81/08.

Il medico competente, in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dell’art. 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi aziendali ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.
La nomina del medico competente è obbligatoria in tutti i casi previsti dall’art. 18, comma 1, lett. a) e dall’art. 41, o in quelle situazioni in cui i lavoratori siano esposti a rischi quali chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, esposizione ad amianto, piombo, agenti pericolosi, agenti biologici, radiazioni ionizzanti, atmosfere iperbariche, uso di sostanze cancerogene e mutagene.
La nomina del medico competente è anche obbligatoria per i lavoratori videoterminalisti (con un utilizzo superiore alle 20 ore settimanali) solo nei casi previsti dall’art. 176, e per i lavori notturni se in presenza di rischi diversi.
L'art. 38 del D. Lgs. 81/08 definisce i requisiti professionali del medico competente, tra cui il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
Il comma 3 dell’art. 38 del D. Lgs. 81/08 afferma che "per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di Educazione Continua in Medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.
I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Mentre al successivo punto 4 si legge "I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Come tutte le figure professionali, anche il medico ha l'obbligo di tenersi costantemente aggiornato (non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto alla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro) acquisendo un numero minimo di crediti formativi previsti dai programmi di aggiornamento triennale.
Secondo quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs.81/08 il medico deve collaborare “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione all'attività di formazione e informazione".
La sua partecipazione, quindi, è di fondamentale importanza per la stesura del Programma di Sorveglianza Sanitaria: periodicità delle visite mediche da effettuare, accertamenti particolari, collaborazione alla valutazione di rischi per sicurezza e salute riportati nel DVR (documento valutazione rischi), sopralluogo degli ambienti di lavoro, riunione periodica per la sicurezza obbligatoria nelle aziende con più di 15 dipendenti, istituzione, aggiornamento e custodia delle cartelle sanitarie, espressione dei giudizi di idoneità, partecipazione alla programmazione del monitoraggio biologico, ove previsto.
La presenza del medico è opportuna nei corsi di primo soccorso e nei corsi di formazione sui rischi specifici (movimentazione carichi manuale, vibrazioni, rischio chimico, rischio elettrico, videoterminali, radiazioni elettromagnetiche, stress lavoro correlato, eccetera)
Altre attività obbligatorie del medico competente, oltre alla stesura del programma di sorveglianza sanitaria in funzione di specifici rischi, sono: