Formazione Docente Formatore: corsi e indicazioni normative sullo svolgimento, la validità e la periodicità della formazione obbligatoria.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013 titolato “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.” definisce i criteri per la qualificazione del docente-formatore in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non modifica tali criteri, che restano il riferimento normativo vigente per l’individuazione dei requisiti dei docenti formatori.
Secondo quanto previsto dalla normativa, può essere qualificato come docente-formatore il soggetto in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado che soddisfi almeno uno dei criteri previsti dal Decreto.
1° criterio
Precedente esperienza come docente, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza.
2° criterio
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza o corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione, ecc.) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche, alternative tra loro:
3° criterio
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, e almeno una delle specifiche previste dal 2° criterio.
4° criterio
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno una delle quattro specifiche previste dal 2° criterio.
5° criterio
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle quattro specifiche previste dal 2° criterio.
6° criterio
Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi come ASPP (con limitazione al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno una delle quattro specifiche previste dal 2° criterio.
Il docente qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 può erogare i corsi di formazione rivolti alle seguenti figure:
Fermo restando il possesso della qualifica di docente formatore ai sensi del D.I. 6 marzo 2013, per alcune tipologie di corsi, requisiti aggiuntivi legati alla specificità dei contenuti e alla presenza di moduli pratici.
In particolare:
Per mantenere la qualificazione, il docente-formatore è tenuto a partecipare, con cadenza triennale, a corsi di aggiornamento, ovvero a seminari o convegni specialistici, per almeno 24 ore complessive nel triennio, da assolversi tramite attività di aggiornamento oppure mediante attività di docenza.