Formazione Docente Formatore: corsi e indicazioni normative sullo svolgimento, la validità e la periodicità della formazione obbligatoria.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013 titolato “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.” definisce i criteri per la qualificazione del docente-formatore in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.
Secondo quanto previsto dalla normativa, può essere qualificato come docente-formatore il soggetto in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado che soddisfi almeno uno dei criteri previsti dal Decreto:
1° criterio: Precedente esperienza come docente, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza.
2° criterio: Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza o corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione, etc.) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche, alternative tra loro:
3° criterio: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, e almeno una delle specifiche previste dal 2° criterio.
4° criterio: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno una delle quattro specifiche previste dal 2° criterio.
5° criterio: Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle quattro specifiche previste dal 2° criterio.
6° criterio: Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi come ASPP (ciò limita la possibilità di fare docenza al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno una delle quattro specifiche previste dal 2° criterio.
Per mantenere la qualificazione, il docente-formatore è tenuto a partecipare, con cadenza triennale, a corsi di aggiornamento, ovvero seminari/convegni specialistici, per almeno 24 ore complessive nel triennio, da assolversi tramite attività di aggiornamento oppure mediante attività di docenza.