Formazione Dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro: corsi e indicazioni normative sullo svolgimento, la validità e la periodicità della formazione obbligatoria. Aggiornata al nuovo accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

Il dirigente, così come definito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
L’accordo Stato-Regioni del 15 aprile 2025, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, prevede che il dirigente frequenti, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, uno specifico percorso formativo di durata minima di 12 ore e scadenza quinquennale.
Il corso di formazione per dirigenti ha lo scopo di fornire ai partecipanti le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Nel previgente Accordo Stato-Regioni 2011 il corso era articolato in quattro moduli, con il nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 la formazione del dirigente è organizzata in un modulo comune.
La formazione per dirigenti assolve agli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 per tale ruolo e non richiede la frequenza della formazione lavoratori.
Il corso di formazione per dirigenti può essere svolto in aula, videoconferenza o eLearning, con verifica finale dell’apprendimento secondo le modalità previste dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il dirigente deve frequentare un corso di aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore, indipendentemente dalla categoria di rischio cui appartiene la sua azienda.
Il corso di aggiornamento per dirigente per la sicurezza prevede l’approfondimento delle seguenti tematiche:
Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, l’aggiornamento può essere svolto in aula, videoconferenza o eLearning.