Formazione carrellista: corsi e indicazioni normative su requisiti, durata e aggiornamento per l’uso sicuro dei carrelli elevatori.

L’art. 73, comma 5, del D. Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari “ricevano una formazione ed un addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”.
La tipologia di attrezzature per le quali è richiesta una formazione specifica, la durata, i contenuti, le modalità di erogazione e la periodicità degli aggiornamenti sono stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha aggiornato e armonizzato la disciplina precedente in materia di formazione per l’uso delle attrezzature di lavoro.
L’Accordo impone al datore di lavoro l’obbligo di formare, mediante percorsi formativi specifici e obbligatori, gli utilizzatori di carrelli elevatori, al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi connessi all’uso delle attrezzature, dei rischi strutturali degli ambienti di lavoro e delle misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 stabilisce inoltre che i corsi di formazione per carrellisti siano erogati da soggetti formatori qualificati, nel rispetto di requisiti definiti in materia di organizzazione, articolazione del percorso formativo, metodologia didattica, programma dei corsi, verifica dell’apprendimento e attestazione finale, nonché da docenti in possesso di requisiti adeguati.
La formazione dei conducenti di carrelli elevatori semoventi è articolata come segue:
Quali corsi di aggiornamento deve fare chi utilizza carrelli elevatori?
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede un aggiornamento quinquennale obbligatorio della durata minima di 4 ore, con un contenuto prevalentemente pratico, finalizzato al mantenimento delle competenze operative e all’aggiornamento sulle corrette modalità di utilizzo in sicurezza delle attrezzature.