| Categoria: | RSPP » RSPP - Formazione base |
| Codice: | AUVG31 - Inizio: 27/10/2011 - Fine: 28/10/2011 - Sede: Venezia (Mestre) |
| DATA | ORA |
| Giovedì 27 Ottobre 2011 | Ore 9:00-18.00 |
| Venerdì 28 Ottobre 2011 | Ore 9:00-18.00 |
Il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dai rischi nei casi previsti nell'Allegato II* dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il datore di lavoro che intende svolgere suddetti compiti, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro secondo l'art. 3 del D.M. 16 Gennaio 1997.
Tale decreto prevede che l'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in Azienda a cura del datore di lavoro (comma 4).
*Allegato II
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi:
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
4. altre Aziende fino a 200 lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 Maggio 1998, n. 175 (ndr. Aziende a grande rischio industriale – “Dir. Seveso”), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Datori di lavoro (titolari di Aziende e Studi Professionali che intrattengono rapporti di lavoro con lavoratori) che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08.