PREMESSA E OBBIETTIVI
L’art 37 comma 11 del D. Lgs. 81/2008 definisce che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.
L’azienda è tenuta a fornire adeguata formazione agli RLS, da svolgere durante l’orario di lavoro i cui oneri sono a totale carico del Datore di Lavoro.
Il modulo formativo è svolto secondo i criteri stabiliti dagli Organismi Paritetici Provinciali della provincia di Bergamo.
Gli accordi attualmente in vigore che riguardano l’aggiornamento della figura dell’RLS prevedono una formazione di 8 ore. Il presente modulo ottempera alla formazione minima esclusivamente per la durata prevista. la formazione eventualmente dovrà essere integrata con successivi moduli fino ad arrivare a 8 ore.
L’RLS deve inoltre disporre di un adeguato monte ore da utilizzare per svolgere il suo ruolo: detto monte ore è definito anch'esso in sede di pattuizione contrattuale e può variare da un minimo di 15 ad un massimo di 40 ore.
L'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non deve essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L’art 37 comma 11 del D. Lgs. 81/2008
SANZIONE
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
PARTECIPAZIONE