| Categoria: | LAVORATORI » Lavoratori - Formazione Generale |
| Codice: | AUCA34 - Inizio: 11/12/2012 - Fine: 13/12/2012 - Sede: Cagliari (Quartu Sant'Elena) |
| DATA | ORA |
| 11 Dicembre 2012 | Ore 14.00-18.00 |
| 13 Dicembre 2012 | Ore 09.00-13.00/14.00-18.00 |
Il presente percorso formativo è erogato in conformità con quanto previsto dall’ Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per
In particolare è strutturato in 3 percorsi distinti in funzione della classificazione sui rischi prevista dall’allegato 2 del sopraccitato Accordo. Lo schema sotto riportato identifica per tipologia le categorie di aziende e la classificazione associata.
RISCHIO | ATTIVITÀ |
ALTO | Estrazioni – Altre industrie estrattive – Costruzioni - Industrie Alimentari ecc. - Tessili, Abbigliamento - Conciarie, Cuoio - Legno - Carta, editoria, stampa - Minerali non metalliferi - Produzione e Lavorazione metalli - Fabbricazione macchine, apparecchi - meccanici – Fabbricazione macchine app. elettrici, elettronici – Autoveicoli – Mobili - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua - Smaltimento rifiuti- Sanità - Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari - Industria chimica, Fibre - Gomma, Plastica |
MEDIO | Pubblica amministrazione – Istruzione - Servizi sociali - Agricoltura e Pesca - Trasporti, Magazzinaggio |
BASSO | Alberghi, Ristoranti – Assicurazioni - Immobiliari, Informatica - Ass.ni ricreative, culturali, sportive - Servizi domestici - Organizzazioni Extraterritoriali - Commercio ingrosso e dettaglio - Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) – Comunicazioni |
In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell’art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08. Poichè l’accordo sulla formazione prevede che questa possa essere svolta sia in azienda che in aula, 30 giorni prima dell’avvio del corso verrà inviata la richiesta di collaborazione agli enti bilaterali.
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico), che non hanno partecipato a precedenti percorsi formativi in materia di sicurezza conformi all’Accordo e tutti i lavoratori neo assunti dall’azienda. L’accordo sancisce che la formazione ai lavoratori dovrà essere erogata prima dell’esposizione ai rischi (anteriormente o contestualmente) all’assunzione e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di assunzione in caso di impossibilità alla frequentazione dei corsi.