In particolare è strutturato in 3 percorsi distinti in funzione della classificazione sui rischi prevista dall’allegato 2 del sopraccitato Accordo. Lo schema sotto riportato identifica per tipologia le categorie di aziende e la classificazione associata.
RISCHIO ATTIVITÀ:
- ALTO: Estrazioni – Altre industrie estrattive – Costruzioni - Industrie Alimentari ecc. - Tessili, Abbigliamento - Conciarie, Cuoio - Legno - Carta, editoria, stampa - Minerali non metalliferi - Produzione e Lavorazione metalli - Fabbricazione macchine, apparecchi - meccanici – Fabbricazione macchine app. elettrici, elettronici – Autoveicoli – Mobili - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua - Smaltimento rifiuti- Sanità - Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari - Industria chimica, Fibre - Gomma, Plastica;
- MEDIO: Pubblica amministrazione – Istruzione - Servizi sociali - Agricoltura e Pesca - Trasporti, Magazzinaggio;
- BASSO: Alberghi, Ristoranti – Assicurazioni - Immobiliari, Informatica - Ass.ni ricreative, culturali, sportive - Servizi domestici - Organizzazioni Extraterritoriali - Commercio ingrosso e dettaglio - Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) – Comunicazioni
In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell’art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08. Poichè l’accordo sulla formazione prevede che questa possa essere svolta sia in azienda che in aula, 30 giorni prima dell’avvio del corso verrà inviata la richiesta di collaborazione agli enti bilaterali.
Nota: Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi specifici (es, ponteggi, utilizzo mezzi di sollevamento) il lavoratore dovrà effettuare l’ulteriore formazione specifica ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012.