| Categoria: | LAVORATORI » Lavoratori - Formazione Generale |
| Codice: | AUFA24 - Inizio: 30/10/2010 - Fine: 30/10/2010 - Sede: Brescia (Torbole Casaglia) |
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
(D.Lgs. 81/08 articolo 73)
1. Principi generali e valutazione dei rischi specifici
2. Il corretto impiego delle attrezzature
3. Utilizzo sicuro dell’attrezzatura
4. Il coordinamento tra varie imprese
5. Illustrazione delle problematiche sulle cause di incidenti
6. Segnaletica degli ambienti di lavoro e dei mezzi d’opera