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Obbligo di green pass per le attività formative

Obbligo di green pass per le attività formative
Obbligo di green pass per le attività formative

Il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 relativo all'obbligo del Green Pass per i lavoratori, introduce importanti novità anche per le attività di formazione.

Il Green Pass è obbligatorio anche per le attività formative?

Sì. A partire dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, inclusi discenti e docenti che si recano nei luoghi di lavoro per svolgere attività di formazione. Il provvedimento è efficace fino al 31 dicembre 2021, data dell'attuale cessazione dello stato di emergenza.

Chi deve controllare il possesso del Green Pass nei luoghi di lavoro?

Il controllo verrà effettuato da un soggetto individuato dal Datore di Lavoro con atto formale e potrà essere svolto anche a campione al momento dell'accesso nel luogo di lavoro.

Nello specifico:

  • se l'attività formativa si svolge presso la sede del Centro di Formazione, il controllo sarà a carico del responsabile incaricato dal direttore del Centro;
  • se l'attività si svolge presso la sede di un'azienda cliente, il controllo sarà a carico del responsabile incaricato dal Datore di Lavoro dell'azienda cliente;
  • se l'attività si svolge presso centri congressi, coworking, etc., il controllo sarà a carico o del responsabile incaricato dalla struttura o dell'organizzatore dl corso in accordo con la struttura ospitante.

Modalità operative di controllo del Green Pass

In attesa delle Linee Guida sulle modalità operative di controllo del possesso di Green Pass, si ricorda che è onere del datore di lavoro individuare, con apposito atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni agli obblighi di possesso ed esibizione del Green Pass. 

30/09/2021


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