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Nuovo Accordo e periodo transitorio: cosa cambia da maggio 2026

Nuovo Accordo e periodo transitorio: cosa cambia da maggio 2026
Nuovo Accordo e periodo transitorio: cosa cambia da maggio 2026

Il 24 maggio 2026 segna la fine del periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dopo 12 mesi di adeguamento, tutte le nuove disposizioni diventano pienamente obbligatorie.

L’Accordo, entrato in vigore il 24 maggio 2025, ha ridefinito in modo organico l’intero sistema formativo, accorpando e aggiornando le normative precedenti. Il periodo transitorio è stato introdotto proprio per consentire ad aziende, enti formatori e consulenti di adeguarsi gradualmente. Tuttavia, le nuove regole sono già in vigore: dal 24 maggio 2026 non sarà più possibile applicare le precedenti.


Fine del periodo transitorio: cosa cambia

Durante il periodo transitorio è stato possibile avviare e completare corsi secondo la normativa previgente. Con la sua conclusione, questa possibilità viene definitivamente meno.

Dal 24 maggio 2026:

  • tutti i percorsi formativi devono essere conformi al nuovo Accordo 2025
  • non è più consentito utilizzare modalità, durate o contenuti precedenti
  • la conformità riguarda l’intero processo formativo: progettazione, erogazione e gestione

La fine del periodo transitorio segna quindi un passaggio netto: da una fase di adattamento a un sistema pienamente operativo e vincolante.


Progettazione dei corsi: obblighi pienamente applicabili

Con la chiusura del periodo transitorio, diventano pienamente obbligatori tutti i requisiti legati alla progettazione e gestione dei corsi.

Ogni percorso formativo deve prevedere:

  • un documento progettuale dettagliato
  • registri presenze tracciabili, anche in formato digitale
  • verifica finale obbligatoria (test o colloquio)
  • verbale di verifica finale
  • fascicolo del corso da conservare per almeno 10 anni
  • monitoraggio dell’efficacia della formazione

Resta inoltre il limite massimo di 30 partecipanti per corso.

Durante il periodo transitorio questi elementi dovevano già essere considerati; dal maggio 2026 diventano requisiti imprescindibili per la validità dei corsi.


Soggetti formatori: ruolo centrale dopo il periodo transitorio

Con la fine del periodo transitorio assume un ruolo decisivo il soggetto formatore. Non è più sufficiente la presenza di docenti qualificati: è necessario che la formazione sia erogata da soggetti riconosciuti dall’Accordo.

Possono erogare corsi:

  • soggetti istituzionali
  • enti accreditati a livello regionale o provinciale
  • organismi paritetici, associazioni sindacali e fondi interprofessionali
  • datori di lavoro, per la formazione interna

Per alcune tipologie di corsi è richiesta anche un’esperienza documentata di almeno tre anni nella formazione in materia di salute e sicurezza.

Al termine del periodo transitorio, la verifica dei requisiti del soggetto formatore diventa un passaggio fondamentale per garantire la validità della formazione.


Preposti: aggiornamenti e modalità dopo il periodo transitorio

Anche per i Preposti le novità introdotte dall’Accordo 2025 sono già in vigore, ma il periodo transitorio ha consentito una gestione graduale delle scadenze.

Dal 24 maggio 2026:

  • il corso base è di 12 ore
  • l’aggiornamento è biennale (6 ore)
  • la formazione non può più essere svolta in e-learning

I corsi devono essere erogati esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona.

Inoltre, i preposti con formazione o aggiornamento risalenti a oltre due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo devono completare l’aggiornamento entro la fine del periodo transitorio.


Datori di Lavoro: obbligo formativo oltre il periodo transitorio

Il nuovo Accordo prevede un obbligo formativo anche per i Datori di Lavoro, con un termine più ampio rispetto alla fine del periodo transitorio.

È previsto:

  • un corso base di 16 ore
  • un’integrazione di 8 ore per chi è anche RSPP
  • un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore

La scadenza per completare la formazione è il 24 maggio 2027, ma già al termine del periodo transitorio tutti i corsi devono essere conformi ai nuovi standard.


Formazione interna: obblighi senza più margini

Durante il periodo transitorio, molte aziende hanno iniziato ad adeguare la formazione interna. Dal 24 maggio 2026, questo adeguamento deve essere completo.

Il Datore di Lavoro che organizza direttamente i corsi assume il ruolo di soggetto formatore e deve rispettare integralmente tutte le disposizioni previste, tra cui:

  • progettazione strutturata dei corsi
  • utilizzo di docenti qualificati
  • tracciabilità delle presenze
  • verifica finale dell’apprendimento
  • gestione e conservazione della documentazione

La fine del periodo transitorio elimina ogni possibilità di applicare modalità semplificate.


Videoconferenza: requisiti già attivi durante il periodo transitorio

I requisiti tecnici e organizzativi della videoconferenza sincrona sono applicabili fin dall’inizio del periodo transitorio e, dal 24 maggio 2026, diventano obbligatori e non derogabili ai fini della conformità dei corsi.

Ogni partecipante deve utilizzare un dispositivo personale (PC o tablet) ad uso esclusivo, al fine di garantire identificazione certa, tracciabilità e partecipazione effettiva.

La videoconferenza sincrona consente un’interazione equivalente alla formazione in presenza, ma richiede ai soggetti formatori un adeguamento dei processi didattici e organizzativi. In particolare, devono essere garantite procedure idonee per:

  • gestione degli accessi e identificazione dei partecipanti;
  • verifica e tracciamento delle presenze;
  • gestione degli interventi e dell’interazione in tempo reale;
  • svolgimento delle verifiche di apprendimento in forma individuale;
  • distribuzione dei materiali didattici;
  • tracciamento delle attività formative.

Ai sensi della Legge n. 52/2019 e dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 2025, la videoconferenza sincrona è equiparata alla formazione in presenza, fermo restando che restano esclusi i moduli che richiedono addestramento pratico o prove operative, da svolgersi necessariamente in presenza.


Dopo il periodo transitorio: cosa devono fare le aziende

La fine del periodo transitorio rappresenta un punto di svolta: da quel momento, la formazione non conforme al nuovo Accordo non è più valida.

Per questo le aziende devono:

  • verificare le scadenze formative di lavoratori, preposti e dirigenti
  • controllare la posizione dei preposti rispetto all’aggiornamento biennale
  • pianificare la formazione dei Datori di Lavoro entro il 2027
  • assicurarsi che tutti i corsi siano conformi al nuovo Accordo 2025
  • verificare i requisiti dei soggetti formatori

Il periodo transitorio ha garantito il tempo necessario per adeguarsi. Dal 24 maggio 2026, questo tempo è terminato: il rispetto delle nuove regole diventa un obbligo pieno e immediato.

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20/05/2026


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