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Indicazioni normative per la formazione in periodo di Covid-19

Indicazioni normative per la formazione in periodo di Covid-19
Indicazioni normative per la formazione in periodo di Covid-19

Quali sono le modalità formative in materia di salute e sicurezza possibili e auspicabili dopo il DPCM 3 novembre 2020?

Riassumiamo le informazioni essenziali presentate da Tiziano Menduto in questo articolo su PuntoSicuro di mercoledì 11 novembre.

Il DPCM 3 novembre 2020 dice qualcosa in materia di formazione alla sicurezza?
Si. Anche questo DPCM (come i precedenti) cita, tra le attività formative che possono continuare a svolgersi in presenza (o “riprendere” se facciamo riferimento alla precedente sospensione), la formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza. (Vedere a fine News estratto dall’articolo 1, comma 9 e le risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions) presenti sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Nei casi in cui non sia possibile attivare modalità di videoconferenza sincrona per lo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure quando deve essere svolta la parte pratica dei corsi obbligatori, a quali condizioni è possibile realizzare specifiche attività formative in presenza?
Come già chiarito dal Ministero, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore. Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:

  • utilizzo di locali dotati di adeguata areazione
  • distanziamento fisico di almeno 1 metro
  • utilizzo della mascherina chirurgica
  • accessibilità all'igiene frequente delle mani
  • garanzia dell'igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata
  • igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità

Queste indicazioni sono applicabili anche per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona" anziché la formazione "in presenza", fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l'addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda. Naturalmente, anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative "in presenza", sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza.

Quali sono le indicazioni per la formazione nelle regioni più a rischio?
Partendo dalla constatazione che nulla sembra essere cambiato per la formazione, in presenza e non, in materia di salute e sicurezza rispetto ai mesi scorsi, non rimane che da chiedersi se in questa fase di innalzamento delle misure di contenimento, di divisione dell’Italia a fasce, di mirati lockdown, qualcosa possa cambiare per le regioni più a rischio. I due articoli del DPCM 3 novembre 2020 che forniscono le indicazioni per le zone “arancioni” e “rosse” non fanno riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza e, dunque, c’è da presumere che per il momento e a meno di future norme e lockdown più restrittivi in materia di formazione non ci siano vere novità.

Formazione a distanza, videoconferenza e indicazioni regionali
A meno di ordinanze più restrittive regionali, e laddove siano garantite adeguate misure di contenimento del rischio di contagio, è possibile erogare formazione alla sicurezza sia in presenza che a distanza (anche se, indica il Ministero del Lavoro nelle FAQ, che “le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire”).
Ricordiamo innanzitutto che la normativa in materia di formazione, ad esempio gli Accordi Stato-Regioni del 2011 e del 2016, rendono possibile attività formative in e-learning per molti corsi (aggiornamento e base RSPP/ASPP, formazione generale e specifica in attività a basso rischio per i lavoratori, formazione preposti, dirigenti, …).
Ci sono poi situazioni, specialmente nelle Regioni e nei territori più a rischio, in cui può essere auspicabile o necessario, se non si può garantire il rispetto delle misure di contenimento, erogare formazione in videoconferenza (o web-conference), un’attività che permette di ricreare delle aule virtuali di formazione: i partecipanti all'evento comunicano e sono presenti nello stesso momento.

Nel caso in cui non sia possibile svolgere l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione è possibile erogare la formazione in presenza?
In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire. Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?
In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale. Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

Attenzione che le varie regioni che possono stabilire misure più restrittive rispetto a quelle nazionali.
A titolo esemplificativo segnaliamo la situazione della Regione Marche. La Regione con Ordinanza n. 41 del 2 novembre 2020 (in vigore dal 4 novembre al 4 dicembre 2020) ha disposto che i soggetti che erogano corsi di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 svolgano i corsi teorici unicamente con modalità a distanza, rimanendo possibili in presenza unicamente lo svolgimento delle parti pratiche dei corsi e gli esami finali.


DPCM 3 novembre 2020: Articolo 1, comma 9, lettera s (evidenziamo la parte più significativa)

s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza.  Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.  Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;(…)

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17/11/2020


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