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Formazione sulla sicurezza sul lavoro: cosa cambia dal 2022?

Formazione sulla sicurezza sul lavoro: cosa cambia dal 2022?
Formazione sulla sicurezza sul lavoro: cosa cambia dal 2022?

Il 2021 si è chiuso con due importanti novità normative che riguardano la formazione sulla sicurezza sul lavoro: il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 (che riguarda la formazione degli addetti antincendio) e il Decreto Legislativo 146/2021, che ha fornito nuove indicazioni sulla formazione di datori di lavoro, preposti e dirigenti.

Come spesso accade, però, l’introduzione di nuove norme porta con sé l’insorgere di dubbi interpretativi e necessità di chiarimenti. In questo articolo illustreremo come cambierà nel 2022 la formazione sulla sicurezza sul lavoro, concentrandoci in particolare sui seguenti aspetti:


Introduzione dell’obbligo formativo per il datore di lavoro

Il Decreto Legislativo 146/2021 ha esteso l’obbligo della formazione su salute e sicurezza anche ai datori di lavoro. Finora, infatti, erano tenuti a fare formazione esclusivamente i datori di lavoro che svolgevano direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL RSPP).

Le modifiche all’art.37 comma 7 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, introdotte con la conversione in legge del Decreto Legge n. 146/2021 (Decreto Fiscale) sanciscono invece che anche il datore di lavoro debba ricevere un’adeguata e specifica formazione sui temi di salute e sicurezza.

La durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione dei corsi per datori di lavoro saranno stabiliti entro il 30 giugno 2022 dalla Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà essere effettuata solo successivamente all’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni.


Novità 2022 in materia di formazione e aggiornamento del preposto

Per quanto riguarda il preposto, il nuovo comma 7-ter del Decreto Legislativo 146/2021 stabilisce che i corsi di formazione e aggiornamento debbano:

  • svolgersi interamente con modalità in presenza;
  • essere “ripetuti con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

Anche in questo caso, tuttavia, fino all'emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni (previsto entro il 30 giugno 2022) continuano ad essere applicabili le indicazioni degli accordi vigenti secondo cui:

  • i punti da 1 a 5 del corso possono essere svolti in eLearning;
  • l’aggiornamento della formazione deve avvenire con periodicità quinquennale.

Novità 2022 in materia di formazione del dirigente

Per quanto riguarda i dirigenti, il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) già prevedeva obblighi formativi a loro carico e forniva indicazioni specifiche in merito ai contenuti della loro formazione.

Nello specifico, il comma 7 dell’art. 37 del Testo Unico stabiliva i seguenti contenuti obbligatori della formazione dei dirigenti:

  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Oggi, invece, il Decreto Legislativo 146/2021 prevede che i contenuti dei corsi per dirigenti vengano stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni atteso entro il 30 giugno 2022.

Ne consegue che, in attesa del nuovo accordo, i dirigenti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dall’accordo vigente (Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011).


Novità 2022 in materia di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio

Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce importanti novità per la formazione degli addetti al servizio antincendio.

Dal 4 ottobre 2022 cambiano innanzitutto le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:

  • Livello 1 (ex Rischio basso)
  • Livello 2 (ex Rischio medio)
  • Livello 3 (ex Rischio alto)

Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 1, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica)

Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 2, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 3, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il Decreto introduce la possibilità della formazione in videoconferenza sincrona per le parti teoriche (che si aggiunge quindi alla tradizionale formazione d’aula).

Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1 (ex rischio basso), in quanto è stata eliminata la possibilità di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula.

Ma cosa succede ai corsi svolti con le vecchie modalità? Tali corsi saranno considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2022.

Per ulteriori approfondimenti, leggi anche “Le novità per la formazione degli addetti antincendio”.

21/02/2022


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