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Chi può erogare formazione sulla sicurezza nel 2025?

Chi può erogare formazione sulla sicurezza nel 2025?
Chi può erogare formazione sulla sicurezza nel 2025?

Il quadro della formazione sulla sicurezza sul lavoro cambia radicalmente con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, che introduce una revisione organica dei soggetti autorizzati a erogare i percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08.


I soggetti formatori che possono erogare corsi sulla sicurezza

L’Accordo individua tre grandi categorie di soggetti autorizzati a erogare corsi di formazione in ambito sicurezza sicurezza sul lavoro:

  • soggetti istituzionali,
  • enti accreditati,
  • altri soggetti ammessi dalla normativa.

I soggetti istituzionali

Tale categoria comprende:

  • Regioni e Province autonome;
  • INAIL;
  • Università;
  • Istituzioni scolastiche (nei confronti del personale scolastico e degli studenti);
  • altri enti pubblici con compiti istituzionali nell’ambito della formazione sulla salute e sicurezza.

I soggetti accreditati e la deroga per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti

La seconda categoria è composta dagli enti di formazione accreditati a livello regionale o provinciale. Il nuovo Accordo richiede, come regola generale, almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione in ambito salute e sicurezza.

Una deroga significativa interessa però alcune tipologie formative: per i corsi rivolti a lavoratori, preposti e dirigenti, l’esperienza triennale non è obbligatoria. È sufficiente il possesso dell’accreditamento regionale.

Questo permette ai nuovi enti riconosciuti di maturare progressivamente la competenza necessaria proprio attraverso l’erogazione di tali percorsi.


Soggetti ulteriori: criteri più rigorosi per associazioni e organismi paritetici

Accanto agli enti pubblici e accreditati, l’Accordo riconosce un terzo gruppo di soggetti che possono operare nella formazione:

  • Fondi Interprofessionali,
  • Organismi paritetici previsti dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08,
  • Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Per queste ultime, il nuovo Accordo introduce per la prima volta criteri oggettivi per accertarne la rappresentatività nazionale, stabilendo che debbano:

  • essere presenti in almeno metà delle province italiane, distribuite sull’intero territorio;
  • possedere un numero significativo di iscritti;
  • aver sottoscritto un adeguato numero di CCNL, escludendo le sottoscrizioni per semplice adesione.

Un passo importante verso una maggiore trasparenza del sistema e un contrasto più efficace ai soggetti privi dei requisiti minimi.


Il datore di lavoro diventa soggetto formatore: una novità molto attesa

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda i datori di lavoro, che ora possono assumere direttamente il ruolo di soggetto formatore interno, ma solo per il proprio personale.
Nello specifico, possono organizzare corsi destinati a:

  • lavoratori,
  • preposti,
  • dirigenti.

Questa possibilità è limitata alla formazione interna e non consente di operare verso aziende terze. La facoltà è subordinata al rispetto rigoroso di tutti i requisiti progettuali, gestionali e documentali previsti dall’Accordo: un sistema interno, quindi, che deve essere strutturato con la stessa qualità attesa dagli enti accreditati.


Impatto sul sistema: più autonomia, ma anche più responsabilità

Le novità introdotte avranno effetti differenti per ciascun attore del sistema:

  • Per le aziende, la formazione interna rappresenta una leva per gestire meglio tempi, continuità e specificità dei percorsi formativi, ma richiede un importante investimento organizzativo.
  • Per gli enti accreditati, il nuovo quadro rafforza il loro ruolo, ma li invita anche a qualificarsi ulteriormente, offrendo servizi specialistici alle imprese.
  • Per organismi paritetici e associazioni sindacali, i criteri di rappresentatività e la disciplina sulle strutture collegate rendono più chiaro il perimetro delle loro attività.

Verso un modello formativo più chiaro e affidabile

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 traccia un sistema più ordinato e definito, con regole uniformi sulla qualificazione dei soggetti formatori.

L’introduzione di criteri più trasparenti, la possibilità di formazione interna e la riorganizzazione delle categorie contribuiscono a delineare un modello più controllato, coerente e orientato alla qualità, in linea con gli obiettivi di prevenzione e tutela previsti dal D.Lgs. 81/08.

18/12/2025


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