Riferimenti normativi
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
(D.Lgs. 81/08 articolo 73)
Il 22 febbraio 2012 è stato approvato un accordo tra Stato e Regioni che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori; l’accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2012 ed è entrato in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione.
Il testo definisce la formazione necessaria per abilitare i lavoratori all’utilizzo di alcune attrezzature, i requisiti dei soggetti formatori, gli aggiornamenti della formazione.
In linea con quanto previsto dall’accordo, si mettono a disposizione percorsi formativi con docenti aventi esperienza almeno triennale sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. i corsi dovranno prevedere un numero massimo di partecipanti pari a 24 lavoratori, mentre per la prova pratica il numero di lavoratori presenti si riduce a 6 per ogni docente presente.
Attrezzatura | Tipologia | Modulo generale n. ore | Modulo tecnico n. ore | Modulo pratico n. ore | Totale ore |
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Pompe per calcestruzzo | Pompe per calcestruzzo | 1 | 6 | 7 | 14 |
L’ABILITAZIONE OTTENUTA MEDIANTE LA FORMAZIONE DEVE ESSERE RINNOVATA ENTRO 5 ANNI DALLA DATA DI RILASCIO DELL’ATTESTATO E DEVE COMPRENDERE UN MODULO DELLA DURATA MINIMA DI 4 ORE, DI CUI 3 RELATIVE AI MODULI PRATICI.