Il decreto legislativo n. 195 del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale.
Sono trascorsi 7 anni dall’emanazione dell’Accordo Stato Regioni del 26 Gennaio 2006, attuativo delle previsioni di cui all’art 2 commi 2,3,4,5 del dlgs 195/03, che ha definito il percorso formativo per ricoprire il ruolo di RSPP e di ASPP. L’accordo prevede, oltre alla formazione di base relativa ai moduli A, B e c, l’aggiornamento quinquennale della formazione stessa; il quinquennio decorre dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conseguimento della laurea in una delle classi previste dal Testo Unico.
Numero ore di aggiornamento:
ASPP: 28 ore per tutti i macrosettori Ateco
RSPP: 60 ore per i macrosettori 3 - 4 - 5 - 7
RSPP: 40 ore per i macrosettori 1 - 2 - 6 - 8 - 9
RSPP: 100 ore per chi ricopre il ruolo in uno dei macrosettori 3 - 4 - 5 - 7 e in uno nei macrosettori 1 - 2 - 6 - 8
Il mancato aggiornamento della formazione comporterà la decadenza dell’incarico e l’applicazione delle previste sanzioni in capo al datore di lavoro.